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La normativa in materia di startup innovativa ha apportato (almeno sulla carta) vantaggi fiscali per le startup in ambito retribuzione del proprio team interno e dei consulenti/professionisti esterni con l’introduzione di strumenti come:
- piani di incentivazione e remunerazione noti come Stock Option, normalmente applicabili alle Società per Azione e ora estesi anche a favore delle società a responsabilità limitata;
- introduzione dei meccanismi del così detto Work For Equity.
Tali agevolazioni di carattere fiscale e contributivo sono applicabili agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con la startup innovativa.
I piani di incentivi e di remunerazione nonché di Work For Equity consentono alla Società di superare eventuali “vincoli di liquidità” permettendo anche ai fornitori, collaboratori e professionisti esterni di diventare soci o titolari di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) a fronte delle proprie prestazioni e dei propri servizi.
Entriamo nel dettaglio del dato normativo.
La prima agevolazione prevista dall’art. 27 commi da 1 a 3 D.L. 179/12 riguarda il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo, da parte delle startup ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, prevedendo a favore di tali figure l’esenzione dalla formazione del reddito imponibile sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla startup innovativa.
La seconda agevolazione viene disciplinata dal comma 4 dell’articolo sopra citato e prevede il meccanismo del Work for Equity coinvolgendo i professionisti e in generale i consulenti esterni della startup che in assenza di un vincolo di subordinazione prestano a favore della stessa opera e servizi. In particolare, tali figure possono beneficiare dell’esenzione fiscale per l’acquisizione di strumenti finanziari come quote, azioni e partecipazioni ricevute in cambio della propria prestazione d’opera ovvero a fronte di crediti maturati per le proprie prestazioni.
Il Work For Equity permette alle startup di remunerare in maniera fiscalmente conveniente le prestazioni dei propri professionisti mediante l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell’apporto di prestazione di servizi.
Ma analizziamo analiticamente tale strumento per valutarne tutti gli aspetti e criticità.
Quali sono i benefici?
L’assegnazione di azioni, quote e/o strumenti finanziari è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del professionista né al momento della prestazione né al momento dell’emissione dello strumento finanziario. Inoltre, non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari anche alla stessa startup, non comportando la decadenza dal regime di agevolazione. Tuttavia, resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta, e in questi casi il collaboratore/professionista sarà tenuto ad emettere regolare fattura.
Quali sono i soggetti beneficiari?
Possono beneficiare della disposizione in oggetto i consulenti, i professionisti quali avvocati, commercialisti o notai e in generale, i fornitori di opere e servizi della startup diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse.
Come sopra esposto, la remunerazione oggetto del beneficio fiscale non può consistere in denaro ma in, azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi. Non sono invece agevolate le assegnazioni di diritti per l’acquisto o la sottoscrizione dei suddetti titoli o strumenti finanziari quali i diritti di opzione.
Ci sono aspetti formali che la startup deve rispettare?
Lo statuto della società deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity e, specificamente la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere e servizi.
È bene evidenziare come l’agevolazione del work for equity non sia attuabile all’interno di società a responsabilità limitata semplificate previste ex art. 2463-bis c.c. nonché da quelle a capitale ridotto ex art. 2463 commi 4 e 5 c.c. per le quali è previsto uno statuto standard che esclude l’applicabilità di tale agevolazione fiscale.
Per quanto attiene alle modalità di assegnazione degli strumenti finanziari oggetto del work for equity la startup può optare per l’adozione di un regolamento che ne disciplini espressamente i termini e le condizioni di emissione.
Tale regolamento dovrà prevedere nel dettaglio il tipo di opere e servizi che il collaboratore, professionista renda all’interno della società, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi di performance da raggiungere e le conseguenze nel caso di mancata fornitura dell’opera e/o del servizio.
Da un punto di vista pratico, si precisa che il work for equity può essere attuato da una startup innovativa attraverso un aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti ovvero a pagamento.
Requisito indispensabile per realizzare un aumento di capitale sociale a pagamento è che le azioni o le quote precedentemente emesse siano state integralmente liberate.
Si noti che non è invece necessario che la società non sia in perdita. È infatti ormai pacificamente ammesso che tutte le società di capitali (non solo le startup) possano deliberare un aumento di capitale sociale anche in presenza di perdite (in tal senso, si veda la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 122 del 2011).
Bisogna però tenere in considerazione che le prestazioni e i servizi resi a fronte di quote attribuite da startup sotto forma di Srl con un aumento di capitale a pagamento devono essere garantite da apposite polizze fideiussorie o fideiussione bancaria a carico dei professionisti che offrono la prestazione, come avviene analogamente nelle Srl ordinarie ai sensi dell’art. 2464 c.c.. Infatti, secondo la normativa appena citata possono essere conferiti:
- tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica incluse le prestazioni d’opera;
- il perito incaricato di stimare il valore dei beni conferiti in natura è nominato dalle parti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali;
- il conferimento deve essere accompagnato da una polizza di assicurazione o fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento delle prestazioni d’opera o di servizi.
La polizza assicurativa e la fideiussione bancaria possono essere sostituite, qualora l’atto costitutivo lo preveda, dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, il Work for Equity rappresenta un importante strumento di incentivazione per le startup e gli stessi prestatori professionali ma nella pratica comporta una serie di costi che ne rendono poco appetibile l’utilizzo. Il prestatore d’opera deve infatti farsi rilasciare una fideiussione o una polizza assicurativa o rilasciare una somma a titolo di cauzione; a ciò, si aggiunge il costo della relazione di stima, che contribuisce a rendere più onerosa l’intera operazione, scoraggiando ulteriormente l’utilizzo di questa forma di incentivo.