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I requisiti essenziali di una startup innovativa

Scopri quali condizioni deve soddisfare il tuo progetto imprenditoriale.

Risorsa realizzata da TORO Legal Hub

L’origine della startup innovativa

Sono tante le storie di donne e uomini che hanno dimostrato la propria capacità di incidere e cambiare la società in cui vivevano, trasformando le proprie idee in impresa. 

Il mondo di oggi è fortemente condizionato da un tasso di innovazione tecnologica senza precedenti e lo stesso legislatore si è trovato nella necessità di favorire altri modi di fare impresa per una crescita sostenibile dell’economia e della collettività, per agevolare l’occupazione giovanile e la nuova imprenditorialità. 

Con il Decreto Crescita 2012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo bis), nasce per la prima volta in Italia lo Startup Act, un ecosistema di norme che consentono di derogare alle disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l’avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo. 

La startup non è altro che una società di capitali e quindi: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, società cooperative; con un core-business altamente innovativo e tecnologico che gode di un sistema agevolato nei seguenti ambiti:  

  • semplificazione amministrativa
  • mercato del lavoro
  • agevolazioni fiscali
  • diritto fallimentare.

Per ottenere la registrazione nella sezione speciale delle startup innovative è necessario che la società sia in possesso di requisiti obbligatori e alternativi.

Requisiti della startup innovativa

L’art. 25 comma 2 dalla lettera b) alla g) de Decreto Crescita 2.0. individua i requisiti obbligatori che l’impresa deve rispettare cumulativamente per essere definita startup innovativa unitamente ad almeno uno di quelli alternativi identificati dalla successiva lettera h). Detti requisiti devono essere mantenuti e conservati dalla società stessa per acquisire la qualifica di startup innovativa e quindi per beneficiare del regime di favore per essa previsto. 

Al fine di ottenere la qualifica di startup innovativa devono essere rispettati contemporaneamente tutti i requisiti obbligatori inerenti: i) sede legale; ii) valore della produzione minima; iii) divieto di distribuire gli utili; iv) oggetto sociale; v) divieto di costituzione attraverso operazioni straordinarie; vi) data di costituzione. 

Sede Legale

Per quanto riguarda la sede legale la società dovrà istituire la propria sede in Italia per l’intera durata del periodo di imposta; oppure istituire la sede in uno degli stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. 

Valore della produzione minima annua

A partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non può essere superiore a cinque milioni di euro, come stabilito dall’art. 25, comma 2, lett. d), D.L. 179/12. Il dato è costituito dal totale della voce A9 del conto economico di cui all’art. 2425 del Cod. Civ.

Divieto di distribuire utili

Come disciplinato dall’art. 25 c. 2, lett. e) la startup innovativa non può e non deve distribuire utili né deve averne distribuiti a partire dalla costituzione della società. 

Questo requisito obbligatorio cumulativo è imposto al fine di favorire gli investimenti degli utili nella ricerca e sviluppo, per sostenere la crescita della startup innovativa. 

Non si tratta di un divieto assoluto ma di una limitazione operante fino a che la società possieda i requisiti di startup innovativa. Detto divieto permane per tutto il periodo in cui la società possiede i requisiti e lo status di startup innovativa, fino a un massimo di 5 anni dall’iscrizione nella Sezione speciale del registro delle imprese. 

Oggetto Sociale

In merito, invece, all’oggetto sociale, in base all’art. 25 comma 2 lettera f) DL 179/12 la startup deve avere come oggetto sociale esclusivo e prevalente lo sviluppo la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il carattere innovativo dell’attività di impresa è un requisito che deve necessariamente sussistere affinché la società possa essere registrata come startup innovativa. 

È importante inserire all’interno dello Statuto Sociale una dicitura nella quale si possa evincere con molta chiarezza che l’impresa operi, almeno prevalentemente, per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, i quali dovranno essere individuati e descritti. 

Al pari dell’attività effettivamente svolta, l’attività innovativa svolta in via esclusiva o prevalente non può essere di natura “documentale”, cioè limitata alla mera lettera dello statuto, ma deve essere invece, verificata sulla base dei risultati economici effettivamente conseguiti dalla startup. 

Nella stesura dell’oggetto sociale bisogna tenere in considerazione di alcuni formalismi che lo stesso legislatore ci indica. Gli elementi e le informazioni che obbligatoriamente devono essere descritti all’interno dell’oggetto sociale – al fine di identificare la startup innovativa – possono essere schematizzati come segue: 

1) fasi operative di sviluppo produzione e commercializzazione; 

2) bene/servizio oggetto delle fasi operative sopra indicate; 

3) le proprietà e le caratteristiche innovative e tecnologiche del bene/servizio oggetto di impresa ovvero le modalità innovative e altamente tecnologiche in cui il bene/servizio viene realizzato. 

4) l’esclusività o la prevalenza dell’attività di startup-innovativa. 

Qualora non si dovessero seguire tali formalismi nella stesura dell’oggetto sociale, è molto probabile che la Camera di Commercio – in fase di registrazione – invii un rilievo al depositante per la correzione. Ciò implica inevitabilmente un allungamento dei tempi di registrazione. 

Divieto di costituzione attraverso operazioni straordinarie

Secondo l’art. 25 comm. 2, lett. g) DL 179/12 la startup innovativa non può essere costituita a seguito di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni societarie, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda. 

La ratio di questa restrizione  risiede nella volontà di evitare che le startup innovative siano originate da spin-off, è chiaro che le startup non devono costituire asset scorporati da altre realtà aziendali già avviate e quindi non possono derivare da fusione o scissione o da una cessione d’azienda. 

Data di Costituzione

Infine, ultimo requisito obbligatorio cumulativo è la data di costituzione e in particolare la società non deve essere costituita e svolgere attività da più di 60 mesi, ovvero 5 anni. Pertanto, le startup innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili. 

Requisiti alternativi

Per essere qualificata come startup innovativa oltre al possesso di tutti i requisiti obbligatori appena descritti, la società deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti alternativi attinenti

i) le spese di ricerca e sviluppo (R&S sostenute); 

ii) l’impiego di dipendenti altamente qualificati; 

iii) il possesso di almeno una privativa industriale.

Spese di ricerca e sviluppo 

Il primo dei tre requisiti alternativi secondo la normativa vigente riguarda le spese di ricerca e sviluppo che devono essere uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa come stabilito dall’art. 25 comma 2, lett. h) del DL 179/12 così come modificato art. 9 comma 16 lett. b). 

Tali valori devono essere desunti dal bilancio di esercizio della società ovvero, in assenza di bilancio nel primo anno di vita, devono essere attestati attraverso una dichiarazione del legale rappresentante se invece al momento dell’iscrizione nel registro speciale delle imprese e nelle successive fasi di aggiornamento la società opta per un altro criterio alternativo la stessa, non deve né dichiarare tali spese né descrivere le relative attività. 

Quanto alla procedura per il calcolo del rapporto del 15% il primo passaggio consiste nell’individuazione del valore maggiore tra il costo e il valore totale della produzione. 

Il costo della produzione corrisponde nella voce B del conto economico rappresentato ai sensi dell’art. 2425 del Cod. Civ. mentre il valore della produzione equivale al totale della voce A del conto economico. 

Impiego di personale altamente qualificato 

Secondo l’art. 25 comma 2 let. H) DL 179/12, modificato dall’art. 9 comma 16 lett. c) del DL 76/13, in alternativa al requisito di spese di ricerca, per assumere la qualifica di startup innovativa la società può dimostrare di impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: 

– in misura uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca, o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; 

oppure 

– in misura uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di cui al DM 270/04. 

Secondo la risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014 dell’Agenzia delle entrate, nella determinazione della percentuale di forza lavoro altamente qualificata, il calcolo deve essere necessariamente eseguito “per teste” e non in base alla remunerazione. 

Privativa industriale 

Terzo requisito obbligatorio alternativo, secondo il Decreto crescita 2.0. prevede che la società che intenda ottenere la qualifica di startup innovativa sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetali. 

Per quel che qui interessa a seguito delle modifiche introdotte dal DL lavoro, per la startup innovativa è possibile avere anche la titolarità di diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. 

Pertanto, la registrazione di un programma presso la SIAE e come specificato in seguito l’ottenimento dei diritti di sfruttamento economico di un software registrato in virtù, per esempio, di un contratto conferente diritti esclusivi sul software stesso, costituiscono entrambi ipotesi sufficienti a integrare il requisito alternativo della innovatività della startup. 

In conclusione quindi le numerose startup (costituite o costituende) che hanno sviluppato in proprio o che hanno commissionato (acquisendo i diritti di sfruttamento economico dalla Software house o dallo sviluppatore la creazione di programmi originali direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa hanno titolo, sussistendone i presupposti, per chiedere la registrazione del programma sul registro pubblico; il rilascio dell’attestazione di registrazione all’autore o al legittimo utilizzatore configura la sussistenza di uno dei requisiti alternativi prescritti dalla normativa di riferimento e con ciò sopperisce, ai fini della qualifica di una startup quale startup innovativa, alle complessità e limitazioni che caratterizzano la potenziale brevettabilità del software. 

Sul profilo delle Privative Industriali si evidenziano due interessanti pareri del MISE. 

Secondo il Parere del 22 agosto 2014, n. 147532, la startup innovativa che abbia già depositato un brevetto anche se in attesa della registrazione, è iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese.  

Mentre il Parere del 2 gennaio 2018, n. 513, i cd modelli ornamentali (oggetti di design), pur essendo una privativa industriale regolamentata dal Codice di Proprietà Industriale, non rientrano nella definizione di privativa recata dalla disciplina in materia di startup e di PMI.

Autore

Valerio Capasso
Founder TORO Legal Hub

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